SULLA VISIBILITÀ AL PUBBLICO DEI PREZZI DEGLI EQUIVALENTI E DEI PRODOTTI DIVERSI DAI FARMACI - Piazza Pitagora

2022-12-08 12:01:45 By : Ms. min chen

Posted by (aldo montini - gustavo bacigalupo) | 6 Dic 2022 | Lavoro, News, Prima pagina

A un nostro collega, titolare di una farmacia del ns. stesso comune, è stata recentemente contestata una doppia violazione: quella della mancata messa a disposizione dei clienti della lista di trasparenza e quella della mancata indicazione dei prezzi nei prodotti diversi dai medicinali esposti nel locale della farmacia. Potete riassumerci la questione soprattutto per la lista di trasparenza che a quanto pare dovremmo consegnare in formato cartaceo al cliente, quando questo sembrerebbe assurdo per il numero di pagine di cui è composta?

Dapprima la risposta sulla lista di trasparenza che, se obbligatoriamente in formato cartaceo, comporterebbe davvero costi ingiustificati a carico delle farmacie.

In realtà, stando al disposto del comma 2 dell’art. 1 del dl. 87/2005, parrebbe senz’altro sufficiente che “Una o più copie dell’elenco” [cioè, appunto, della lista di trasparenza] siano “poste in modo ben visibile al pubblico all’interno di ciascuna farmacia”.

Per rendere nel concreto rilevabili dai clienti la lista degli equivalenti disponibili, con relativi prezzi, dei farmaci di fascia C [compilata e aggiornata periodicamente, come noto, dall’Aifa che la diffonde ai medici di base, ai pediatri, agli specialisti convenzionati, agli ospedalieri nonché alle Asl e alle aziende ospedaliere], basterà pertanto – invece che mettere necessariamente a disposizione della clientela una copia cartacea del listino, che oltretutto dovrebbe essere aggiornato a ogni variazione di prezzo, rendendo così insopportabilmente onerosa per la farmacia la gestione della vicenda – trasferire il listino stesso in un monitor posizionato in un’area del locale agevolmente consultabile dalla clientela.

Ricordiamo che deve trattarsi, almeno tendenzialmente, di una consultazione autonoma da parte degli utenti, senza quindi che costoro siano costretti a ricorrere alla “mediazione” del personale della farmacia.

È chiaro anche che, se collegato al gestionale dell’esercizio, l’aggiornamento del listino – una volta innestato nel monitor – potrà essere reso automatico ma soprattutto, ed è quel che più conta, sarà un aggiornamento tempestivo.

Se perciò il Suo collega non ha reso in alcun modo consultabile al cliente un listino aggiornato, e dunque non si è avvalso neppure di un monitor, rischia una sanzione – ai sensi del comma 6 bis dello stesso art. 1 sopra citato – da 258,22 a 1.549,37 Euro e, in caso di reiterazione della violazione, addirittura la chiusura temporanea(!) della farmacia per un periodo, si badi bene, non inferiore a quindici giorni.

Insomma, una sanzione che sembra macroscopicamente sproporzionata alla gravità della condotta.

Passando ora ai prodotti diversi dai farmaci – a qualunque fascia essi appartengano – il comma 1 dell’art.  14  del  D.lgs. 114/98 [la  “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”,  il c.d. Codice del Commercio] dispone testualmente che: “i prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell’esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo”.

Da questa disposizione, esaminata congiuntamente alle altre del Codice del Commercio che regolamentano anch’esse questi aspetti, si ricava agevolmente – come peraltro abbiamo avuto occasione di osservare altre volte – che:

Il comma 4 del già citato art. 14 del Codice del Commercio fa salve “le disposizioni vigenti circa l’obbligo dell’indicazione del prezzo di vendita al pubblico per unità di misura”.

È allora necessario tener conto – sempre quando le confezioni del prodotto siano esposte al pubblico – anche della prescrizione dell’art. 14 [non è un errore di battitura perché sono due diversi artt. 14…] del c.d. Codice del Consumo di cui D.Lgs. 206/2005, il cui comma 1 dispone che: “al fine di migliorare l’informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori [e quindi esposti al pubblico per la vendita] recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l’indicazione del prezzo per unità di misura […]”, mentre, per il successivo comma 2, “il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al prezzo di vendita”.

Tenuto conto, pertanto, di tale ultima prescrizione di carattere generale e inoltre della sottrazione dall’obbligo dell’indicazione del prezzo per unità di misura disposta dall’art. 16*

*Questo il testo dell’Art. 16 [“Esenzioni”] Comma 1 . Sono esenti dall’obbligo dell’indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti: a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo; b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione; c) prodotti commercializzati nei distributori automatici; d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio; e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall’obbligo di indicazione della quantità netta secondo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, concernenti l’attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari; f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l’alimento finito; g) prodotti di fantasia; h) gelati monodose; i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo. Comma 2 . Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può aggiornare l’elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonché indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.

dello stesso Codice, come abbiamo letto, per specifici prodotti/articoli [in cui non rientrano i prodotti alimentari confezionati e quindi, tanto per rispondere a un interrogativo che viene posto frequentemente, neppure i latti per la prima infanzia, sottratti di conseguenza anch’essi dall’obbligo del “doppio prezzo”], si deve ragionevolmente concludere che – esclusi quelli per i quali “il prezzo per unità di misura” è identico al prezzo di vendita e quelli indicati nell’art. 16 – tutti gli altri prodotti/articoli esposti al pubblico devono recare, proprio “secondo le disposizioni vigenti”, sia l’indicazione del prezzo di vendita che anche quella del “prezzo per unità di misura”.

E, quanto alle sanzioni, sono quelle previste dall’art. 22, comma 3, del Codice del Commercio – richiamato dall’art. 17 del Codice del Consumo – che vanno da 516,00 a 3.098,00 euro.

Tuttavia, considerato anche che la norma sanzionatoria fa generico riferimento all’art. 14 del Codice del Commercio – che prescrive la doppia indicazione – si potrebbe sospettare che, in caso di omissione di entrambi i prezzi, la sanzione possa essere raddoppiata; ma in realtà la condotta omissiva è unica ed è violato soltanto l’art. 14 del Codice del Consumo, senza contare che altrimenti non si potrebbe neppure applicare il cumulo giuridico previsto dall’art. 8 della l. 689/81, che non contempla tale ipotesi.

La sanzione dovrebbe quindi essere una soltanto.

Prima di chiudere, una precisazione ulteriore: questo assetto normativo non sembra sia modificabile neppure dal legislatore regionale, perché siamo in presenza di disposizioni pro-concorrenziali e per di più la tutela della concorrenza è notoriamente materia che – dopo la riforma del famoso Titolo V della Costituzione del 2001, e attendendo, prima o poi, una… riforma della riforma – è di competenza esclusiva del legislatore statale, che al momento prescrive esattamente quel che si è detto.

Edito da SEDIVA srl – P.zza Pitagora 10 – 00197 | Roma – Tel. 06808991 (r.a.) – Fax 0680899879 (r.a.) | Reg. Trib. Roma n. 16306 del 7/4/1976

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