Responsabilità casa di cura: ultime sentenze

2022-12-08 11:58:44 By : Mr. Owen Hu

Rapporto tra paziente e casa di cura; danno biologico temporaneo e permanente; consenso informato e responsabilità della casa di cura per i danni subìti dal paziente.

La casa di cura ha una responsabilità di natura contrattuale nei confronti del paziente e risponde anche per l’inadempimento dei suoi ausiliari.

La responsabilità della struttura sanitaria per i danni invocati “iure proprio” dai congiunti di un paziente danneggiato (o deceduto) è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall’altro i parenti non rientrano nella categoria dei “terzi protetti dal contratto”, potendo postularsi l’efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l’interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch’esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale, come avviene specificamente nel contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione (fattispecie relativa all’azione intrapresa da una donna nei confronti di una casa di cura in cui era stata operata la madre; la pazienta aveva subito un peggioramento della propria condizione di invalidità costringendo la figlia a prestarle assistenza nelle fasce orarie non coperte dalla badante).

Cassazione civile sez. III, 06/05/2022, n.14471

In caso di errore medico incombe sulla struttura sanitaria una responsabilità di tipo contrattuale che prescinde da chi in concreto abbia commesso l’errore; ciò significa che l’ente ospedaliero risponde non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico, ma anche dell’opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell’art. 1228 c.c., indipendentemente dal fatto che il medico che ha eseguito l’intervento sia o non sia inquadrato nell’organizzazione aziendale della casa di cura, oppure che lo stesso sia stato scelto dal paziente oppure sia di sua fiducia, posto che è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità tra l’opera del suddetto ausiliario e l’obbligo del debitore.

Tribunale Napoli sez. VIII, 05/04/2022, n.3421

La responsabilità della casa di cura o dell’ente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 c.c. all’inadempimento delle obbligazioni a suo carico nonché, ai sensi dell’art. 1228 c.c., all’inadempimento dell’obbligazione medico professionale svolta dal sanitario; nei confronti del paziente, la struttura sanitaria e l’esercente la professione sanitaria sono coobbligati solidali, per cui la scelta del legittimato passivo contro cui agire spetta al danneggiato.

Tribunale Benevento sez. II, 22/12/2021, n.2681

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 572 cod. pen., l’esistenza, in una casa di cura e ricovero per anziani, di un generalizzato clima di vessazione e di indifferenza nei confronti dei bisogni primari degli assistiti non esime dalla rigorosa individuazione degli autori delle varie condotte, in quanto il carattere personale della responsabilità penale impedisce che il singolo operatore sanitario, in mancanza di addebiti puntuali che lo riguardano, possa essere chiamato a rispondere, sia pure in forma concorsuale omissiva, del contesto in sé considerato, anche nel caso in cui da tale contesto egli tragga vantaggio in termini di alleggerimento dei propri compiti.

(Fattispecie relativa ad addebito di responsabilità omissiva nei confronti di un’infermiera professionale, operante in una residenza per anziani in cui veniva fatto ricorso alla contenzione psichiatrica anche quando non strettamente necessaria).

Cassazione penale sez. VI, 02/07/2021, n.35591

Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) trova la sua fonte nel contratto atipico c.d. di spedalità, concluso tra le parti per facta concludentia, ossia mediante la mera accettazione del malato presso la struttura, un contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell’obbligazione al pagamento del corrispettivo, insorgono a carico della casa di cura (o dell’ente), accanto a quelli di tipo ‘lato sensu’ alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze; ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell’ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 c.c., all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell’art. 1228 c.c., all’inadempimento della prestazione medico -professionale svolta direttamente dal sanitario (complessiva gestione della paziente in tutte le fasi, pre, intra e post operatorie) quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale.

Tribunale Milano sez. I, 13/01/2021, n.177

Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, insorgono a carico della casa di cura (o dell’ente), accanto a quelli di tipo “latu sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizioni del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.

Pertanto, la responsabilità della casa di cura (o dell’ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 c.c., all’inadempimento della prestazione medico -professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Tribunale Milano sez. I, 05/01/2021, n.49

Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) trova la sua fonte nel contratto atipico c.d. di spedalità, concluso tra le parti per facta concludentia, ossia mediante la mera accettazione del malato presso la struttura. Si tratta di un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell’obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall’assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell’ente), accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell’ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 c.c., all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell’art. 1228 c.c., all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale.

Dalla suddetta qualificazione in termini di responsabilità contrattuale, discende l’applicazione, tra l’altro, del relativo regime giuridico in termini di distribuzione dell’onere probatorio. Sul punto, il paziente danneggiato deve provare l’esistenza del rapporto contrattuale e dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) e del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del “più probabile che non”, potendosi limitare ad allegare (ma non provare) l’inadempimento, ancorché qualificato, ossia astrattamente efficiente alla produzione del danno.

Ricade viceversa sulla struttura, che intenda liberarsi dall’obbligazione risarcitoria, l’onere di provare di aver correttamente adempiuto o che quegli esiti siano derivati da un evento imprevisto o imprevedibile, non imputabile o non riconducibile alla condotta sanitaria.

Tribunale Milano sez. I, 29/10/2020, n.6786

In tema di responsabilità medica, il danneggiato può agire solo nei confronti della casa di cura ex art. 1228 c.c. anche in caso di sola colpa del medico della struttura stessa.

Corte appello Reggio Calabria sez. I, 21/07/2020, n.539

Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) trova la sua fonte nel contratto atipico c.d. di spedalità, concluso tra le parti per facta concludentia, ossia mediante la mera accettazione del malato presso la struttura. Si tratta di un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell’obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall’assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell’ente), accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.

Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell’ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 c.c., all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell’art. 1228 c.c., all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale.

Tribunale Milano sez. I, 15/07/2020, n.4253

La responsabilità della casa di cura (o dell’ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 c.c., all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell’art. 1228 c.c., all’inadempimento della prestazione medico – professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto.

Corte appello Napoli sez. VIII, 10/07/2020, n.2550

La responsabilità della casa di cura (o dell’ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 c.c., all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell’art. 1228 c.c., all’inadempimento della prestazione medico -professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto.

Tribunale Crotone sez. I, 22/06/2020, n.534

L’assenza di uno stato di salute talmente grave, caratterizzato da limiti dell’autonomia nella vita quotidiana, tali da necessitare cure e attenzioni particolari, fa si che non si possa ritenere sussistente responsabilità per omissione, delle dovute cure e dei dovuti presidi, della struttura medica ospitante per la caduta ( e le conseguenti lesioni riportate) della paziente, malata oncologica grave, nell’alzarsi dal letto. Pur in considerazione delle gravi condizioni di salute della paziente oncologica, in assenza di limitata autonomia nelle attività, la caduta durante la discesa dal letto deve ritenersi un episodio lipotimico, ovvero malore imprevisto, imprevedibile e non evitabile anche in caso di assiduo controllo o maniglia di appoggio.

Corte appello Napoli sez. III, 17/06/2020, n.2161

Nel premettere che, nella fattispecie in esame, la responsabilità invocata da parte attorea nei confronti del sanitario e della casa di cura deve essere inquadrata quale responsabilità da inadempimento contrattuale, rispettivamente, ex artt. 1218 e 1228 cod. civ., si rammenta che, dal punto di vista dell’onere della prova, mentre l’attore/paziente danneggiato deve provare il contratto, o meglio il cd. contatto sociale, il peggioramento della patologia o l’insorgenza di una nuova malattia nonché il nesso causale tra questi ultimi e l’allegato inadempimento delle obbligazioni sanitarie, spetta a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante o comunque è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza.

Per delineare e individuare la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è del tutto irrilevante la circostanza che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico, in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore di servizi , in considerazione del fatto che l’eventuale violazione di detti obblighi incide sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria.

Tribunale Velletri sez. II, 17/02/2020, n.366

Della negligente prestazione sanitaria risponde ex contractu pure l’Azienda ospedaliera. Infatti l’accettazione del paziente in una struttura, pubblica o privata, deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera comporta la conclusione inter partes di un contratto di prestazione d’opera atipico (di “spedalità”), in base al quale l’ente sanitario è tenuto ad una prestazione complessa che, oltre alle obbligazioni lato sensu “alberghiere”, ingloba l’effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche, la messa a disposizione del personale medico (e paramedico) e l’apprestamento delle strutture tecniche necessarie.

Ne discende che, in presenza del contratto di spedalità, la responsabilità dell’ente ospedaliero o della casa di cura privata nei confronti del paziente ha natura negoziale, e può conseguire, ai sensi dell’art.1218 c.c., all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico nonché, ai sensi dell’art.1228 c.c., all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale suo ausiliario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione del medico e l’organizzazione aziendale dell’ente, che si avvale dell’attività del professionista.

Tribunale Taranto sez. II, 21/01/2020, n.136

Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell’obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall’assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell’ente), accanto a quelli di tipo “latu sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizioni del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.

Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell’ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 c.c., all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto.

Tribunale Perugia sez. II, 20/11/2019, n.1803

La responsabilità dell’ente o della casa di cura nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 c.c., all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell’art. 1228 c.c., all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto.

Tribunale Napoli sez. VIII, 02/10/2019, n.8625

In tema di responsabilità sanitaria, la casa di cura privata o l’ospedale in cui il paziente è stato ricoverato risponde dei danni in solido col medico, quand’anche ciascuno di essi abbia stipulato col paziente un contratto distinto ed autonomo, poiché la prestazione della casa di cura e quella del medico sono collegate così strettamente da configurare una obbligazione soggettivamente complessa con prestazione indivisibile ad attuazione congiunta, con la conseguenza che l’inadempimento di uno soltanto dei coobbligati obbliga anche l’altro al risarcimento.

E d’altra parte l’interesse del paziente (che è quello di farsi curare) non rimane appagato con l’apprestamento dei locali, la erogazione dei servizi alberghieri e di assistenza, la messa a disposizione degli strumenti e delle apparecchiature sanitarie, ma riceve integrale soddisfazione soltanto con la contestuale esecuzione della prestazione professionale del medico; la unitarietà del risultato finale perseguito implica la necessaria unitarietà dell’obbligazione, seppure a carico di una pluralità di parti (il medico e la casa di cura) che, nella esecuzione della prestazione, si articola in una serie di attività distinte, il coordinamento delle quali costituisce l’indispensabile momento organizzativo della esecuzione della prestazione dovuta in favore del paziente-creditore.

Il medico e la casa di cura risponderanno dunque in solido in caso di insuccesso dell’intervento, o di accertata responsabilità per inadempimento o inesatto adempimento della prestazione dovuta, rimanendo indifferente per il paziente titolare della posizione creditoria, in caso di inadempimento della obbligazione soggettivamente complessa, su quale dei soggetti debba gravare, nei rapporti interni, il peso economico del risarcimento del danno.

Tribunale Roma sez. XIII, 02/09/2019, n.16860

Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) trova la sua fonte nel contratto atipico c.d. di spedalità, concluso tra le parti per facta concludentia, ossia mediante la mera accettazione del malato presso la struttura. Si tratta di un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell’obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall’assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell’ente), accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.

Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell’ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 c.c., all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell’art. 1228 c.c., all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale.

Sul punto, il paziente danneggiato deve provare l’esistenza del rapporto contrattuale e dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) e del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del “più probabile che non”, potendosi limitare ad allegare (ma non provare) l’inadempimento, ancorché qualificato, ossia astrattamente efficiente alla produzione del danno. Ricade viceversa sulla struttura, che intenda liberarsi dall’obbligazione risarcitoria, l’onere di provare di aver correttamente adempiuto o che quegli esiti siano derivati da un evento imprevisto o imprevedibile, non imputabile o non riconducibile alla condotta sanitaria, prova non fornita.

Tribunale Milano sez. I, 13/06/2019, n.5765

In tema di risarcimento dei danni subiti per interventi chirurgici, qualora  sia accertata la responsabilità della casa di cura per i danni subiti dall’attore a causa per l’inadempimento dell’ obbligazione per difetto dello strumentario necessario per l’intervento chirurgico, senza avere dato idonea informazione al paziente, va liquidato tra l’altro all’attore il danno biologico temporaneo e permanente personalizzandolo in considerazione delle sofferenze psichiche subite a seguito dell’intervento errato.In tema di risarcimento dei danni subiti per interventi chirurgici, qualora  sia accertata la responsabilità della casa di cura per i danni subiti dall’attore a causa per l’inadempimento dell’ obbligazione per difetto dello strumentario necessario per l’intervento chirurgico, senza avere dato idonea informazione al paziente, va liquidato tra l’altro all’attore il danno biologico temporaneo e permanente personalizzandolo in considerazione delle sofferenze psichiche subite a seguito dell’intervento errato.

Tribunale Cosenza sez. II, 25/02/2019, n.393

L’indicazione dei compiti del direttore sanitario risale alla l. 12 febbraio 1968, n. 128 che prevede l’obbligatoria nomina di tale figura professionale in ogni casa di cura privata, prevedendo un rapporto diretto del medesimo col medico provinciale (ora A.S.L.); il direttore sanitario risponde personalmentedell'”organizzazione tecnico-funzionale” e del “buon andamento dei servizi igienico-sanitari”.

Il direttore sanitario, quindi, costituisce un diretto referente, nell’ambito delle strutture sanitarie private, degli organi pubblici titolari dei poteri di controllo ed intervento sull’attività delle strutture stesse. Egli, pertanto, assume la responsabilità della gestione della casa di cura sotto il profilo sanitario e, per quanto attiene all’organizzazione, dei diversi servizi tecnici della casa di cura stessa.

Cassazione penale sez. IV, 19/02/2019, n.32477

Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive dal quale, a fronte dell’obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall’assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell’ente), accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.

Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell’ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 c.c., all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell’art. 1228 c.c., all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto.

Tribunale Milano sez. I, 05/02/2019, n.1174

Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive dal quale, a fronte dell’obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall’assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell’ente), accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.

Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell’ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell’art. 1228 cod. civ., all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto.

La responsabilità del medico, in quanto nascente da un rapporto mediato con il paziente, deve considerarsi di natura extracontrattuale.

Tribunale Milano sez. I, 28/01/2019, n.847

In tema di responsabilità di una casa di cura, l’acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l’intervento terapeutico e si pone come strumentale rispetto a questa, sicché anche per essa la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., ove tali danni siano dipesi dall’inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 c.c., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l’ospedale si avvale, e ciò anche quando l’operatore non sia un suo dipendente.

Cassazione civile sez. III, 17/01/2019, n.1043

In materia di regolarità del contraddittorio processuale, il giudizio instaurato da un paziente per far valere la responsabilità solidale di una casa di cura e del sanitario operante presso di essa configura senz’altro un processo con pluralità di parti ma non realizza, tuttavia, un’ipotesi di di litisconsorzio necessario passivo, in quanto l’attore, avendo diritto di pretendere da ciascun condebitore il pagamento dell’intera somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni subiti, instaura nei loro confronti cause scindibili. Pertanto la regolarità processuale non è inficiata dall’omessa citazione del sanitario operante presso la struttura sanitaria.

Tribunale Bari sez. II, 03/07/2018, n.2783

La responsabilità della casa di cura privata, o dell’ente ospedaliero, ha natura contrattuale. La responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente può conseguire sia dall’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, ex art. 1218 c.c., sia dall’inadempimento della prestazione medico-professionale del medico, ex art.1228 c.c., quale ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato e a prescindere dal rapporto di fiducia che potrebbe intercorrere tra il paziente e il medico. La casa di cura o l’ospedale presso cui il paziente è ricoverato risponde in solido con il medico.

In tema di responsabilità civile del medico, il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell’obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall’assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell’ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.

Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell’ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 c.c., all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonchè, in virtù dell’art. 1228 c.c. all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario.

Articolo molto interessante di casi molto frequenti nella sanita’.

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